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Lomazzo
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| LA DISTRUZIONE DELLA MORONERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI CIPE ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESCRIZIONI ESTRATTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47)
Svincolo Lomazzo: dovrà essere garantito il coordinamento
tra APL/CAL e ASPI/ANAS dei progetti esecutivi e dei dettagli tecnico
attuativi tra il progetto della autostrada Pedemontana e il progetto di
ampliamento a 3 corsie della A9 in capo ad ASPI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48) Attraversamento del torrente
del Lura: si chiede un'attenta progettazione architettonica dei
ponte sul torrente Lura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78)
Intersezione: tratta B1, linea FN Saronno-Como, Comune di Lomazzo:
L'opera si configura come opera sostitutiva all'attraversamento
ferroviario, si chiede di valutare in fase di progettazione esecutiva
con l'amministrazione comunale competente, Regione Lombardia e FN, la
definizione in dettaglio dell'intervento al fine di pervenire alla
chiusura del passaggio a livello. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93)
Relativamente alle opere a verde di inserimento paesistico-ambientale
(mitigazioni) dovranno migliorarsi gli interventi previsti nella tratta
do Cassano Magnago a Lomazzo uniformandoli quelli previsti nelle altre
tratte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98)
Si raccomanda l'ottemperanza alle norme relative alla definizione degli
interventi compensativi legati alla distruzione del bosco (art. 4 del
D. Lgs. 227/2001, art. 43 della L. r. 31/2008 e d.g.r. 675/2005 e
s.m.i.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106)
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 96 del R.D. n. 523/1904 in merito
alle opere vietate in modo assoluto, la realizzazione di ogni singola
opera/manufatto, manufatto di mitigazione, opera provvisionale ed opera
provvisionale di cantiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio decreto 25.07.1904, n. 523 (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 96 - [Lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche] Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione Capo VII - Polizia delle acque pubbliche Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile; e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; n) lo stabilimento di molini natanti. (1) (2) ----- (1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.). (2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 22 , L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110)
I valori delle portate da scaricarsi nei corsi d'acqua appartenenti al
Reticolo Idrico principale della Regione Lombardia dovranno essere
calcolati puntualmente al fine di verificare la portata massima
sostenibile nella sezione più deficitaria. 1 volumi d'acqua
eccedenti, tali da mettere in crisi il sistema, dovranno essere
opportunamente volanizzati per tutta la durata temporale dell'onda di
piena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240)
Tratta B1 - Far proseguire il tratto di viabilità locale
prevista in adiacenza alla Pedemontana, in sottopasso alla strada
provinciale SP 30 e alla linea ferroviaria Milano - Saronno, in comune
di Lomazzo, fino all'incrocio con le strade comunali esistenti,
precisamente via Cadore e via delle Braghe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241)
Svincolo di Lomazzo - Verificare la possibilità di realizzare lo
svincolo di interconnessione con l'autostrada A9 in sovrappasso, previa
verifica e assenso del Ministero dell'Ambiente e dei ministero dei Beni
e Attività Culturali in fase di progettazione esecutiva, con
minimizzazione del sacrificio di superficie boscata e minor durata dei
cantieri (vedere allegato a Nota del Presidente della Regione Lombardia
del 09/10/2009, prot. 51.2009.0098300). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACCOMANDAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43)
Provincia di Como - Porre particolare attenzione in sede progettuale a
quegli interventi ricadenti in aree poste entro elementi costitutivi
fondamentali della Rete Ecologica Provinciale (aree sorgenti di
biodiversità, corridoi ecologici, stepping stones), quali gli
estesi nuclei boschivi di Mozzate e di Lomazzo, le valle del Lura e del
Seveso, la piana del Bassone ecc., purché senza aggravio di
costi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)173)
Tratta B1 - L'allargamento della sede viaria, a titolo di esproprio
temporaneo, previsto per la strada detta via delle Braghe, nel comune
di Lomazzo, sia traslato verso terreni agricoli non edificati lasciando
intatte le recinzioni e i relativi sottoservizi delle abitazioni
esistenti, purché senza aggravio di costi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174)Tratta B1 -
Verificare, in sede di progetto esecutivo, la stabilità del
versante interessato dalla vasca di laminazione alla progressiva 2+025,
in comune di Lomazzo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175)Tratta B1 - Verificare la possibilità
di traslare le aree da occupare temporaneamente previste nei mappali
1906 - 6062 (ex 1902) - 3790 - 6060 (ex 3587), in comune di Lomazzo,
sui mappali 4009 - 6060 (ex 800), al fine di salvaguardare il Piano
Attuativo in fase di approvazione, purché senza aggravio di
costi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROGETTO DEFINITIVO DELLE
COMPENSAZIONI AMBIENTALI A LOMAZZO |
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