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| Osservazione
n.2
al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.)
del
coordinamento regionale di associazioni “Insieme in rete per
uno
sviluppo sostenibile”
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| PREMESSO |
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| Che
con deliberazione n. 85 del 18 ottobre 2008 è stata adottato
il
P.G.T. del Comune di Desio il quale trasforma la destinazione di
numerose aree non urbanizzate periferiche e periurbane
(prevalentemente adibite ad uso agricolo) rendendole per tanto
edificabili. Che
tale scelta risulta notevolmente dannosa per l’ambiente,
comportando il sacrificio di suolo inedificato in un Comune, come
quello di Desio, che già possiede un elevatissimo consumo
del
territorio, che talune di queste aree presentano potenzialmente un
elevato pregio ambientale e storico e per di più sono
collocate in
prossimità di spazi aperti di altri comuni;
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PREMESSO |
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| che
la Regione Lombardia promuove lo sviluppo sostenibile, la tutela
delle identità storico-culturali e la qualità del
territorio; |
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| PREMESSO |
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| che
in particolare, la Regione promuove e garantisce la tutela delle
risorse naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono
patrimonio della collettività e non possono essere consumati
in modo
rilevante e irreversibile; |
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| PREMESSO |
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| che
la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T.
adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che
“Date la
caratteristiche di urbanizzazione attuale, per il territorio di Desio
non è ipotizzabile un ulteriore consumo di suolo”;
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| PREMESSO |
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che
sempre la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T.
adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che
“La città di
Desio si colloca all’interno di una delle zone più
urbanizzate del
paese; in particolare risulta che il 52% della superficie comunale
è
urbanizzata e una consistente crescita ulteriore risulterebbe
assolutamente non sostenibile da un punto di vista ambientale;
inoltre le aree agricole marginali si trovano spesso in stato di
degrado, se non di abbandono”;
Ciò premesso, |
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| SI
CHIEDE | | |
| di dotare il P.G.T.
di un regime
di interventi di compensazione ecologica preventiva, intese come
azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su
suolo inedificato per compensare il consumo di suolo prodotto
dall’intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo
a
finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale
posto su
un'altra porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico
ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle
complessive risorse territoriali. Tale interventi dovranno essere in
tal modo disciplinati: |
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| 1)
si intendono per interventi di
compensazione ambientale preventiva, tutti quegli interventi atti
alla realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi,
filari, prati permanenti, boschi, aree umide. A completamento di tali
opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione
ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi
ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e
ripristino di canali e rogge, in misura non superiore al 50 per cento
del costo complessivo della riqualificazione a verde ecologico;
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2)
Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere soggetti alle
seguenti disposizioni ispirate al principio della compensazione
ecologica preventiva: -
nel caso di interventi di tipologia
infrastrutturale, ad esclusione delle infrastrutture energetiche ed
idrauliche nelle loro parti interrate, il soggetto proponente stipula
con il comune una convenzione per la costituzione di una
servitù di uso pubblico della durata non inferiore a
novantanove anni, avente ad oggetto una superficie pari al doppio di
quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione,
calcolata come somma delle parti effettivamente coperte e delle parti
di rispetto che rientrano nelle aree di pertinenza
dell’infrastruttura, da destinare a interventi di
compensazione ecologica preventiva; la superficie oggetto della
convenzione può essere ridotta del 50 per cento nel caso di
infrastrutture di trasporto su ferro; in alternativa alla costituzione
di servitù, la convenzione può prevedere la
cessione gratuita al comune della superficie destinata alla
compensazione; -
nel caso di interventi di tipologia diversa da
quella infrastrutturale, il soggetto proponente stipula con il comune
una convenzione per la costituzione di una servitù di uso
pubblico della durata non inferiore a novantanove anni, avente a
oggetto una superficie pari al doppio di quella oggetto
dell’intervento di nuova costruzione, da destinare a
interventi di compensazione ecologica preventiva; la superficie oggetto
della convenzione può essere ridotta del 25 per cento nel
caso di edifici di classe energetica B o superiore e il cui effetto
indotto sulla mobilità privata sia irrilevante; in
alternativa alla costituzione di servitù, la convenzione
può prevedere la cessione gratuita al comune della
superficie destinata alla compensazione;
-
nel caso di interventi per la realizzazione di
opere pubbliche comunali, il comune realizza la compensazione ecologica
preventiva secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);
3) Le aree destinate alla
compensazione ecologica preventiva di cui all'art. 5 si considerano
aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici o di
interesse pubblico previste dal piano dei servizi, comprese quelle
destinate al verde pubblico. Sono reperite all’interno del
territorio comunale nel quale è previsto l'intervento di
nuova
costruzione;
4) Gli
interventi e la scelta
delle aree di compensazione ecologica preventiva dovranno rispondere
a esigenze e interessi collettivi e di pubblica utilità;
5) Per la gestione e la
manutenzione delle aree di compensazione ecologica preventiva, il
comune si avvale preferibilmente di coltivatori diretti, imprenditori
agricoli, ovvero di enti e associazioni che non perseguono scopi di
lucro;
6) Il
rilascio del titolo
abilitativo degli interventi di nuova costruzione è
condizionato
alla stipulazione della convenzione di cui al punto 2);
7)
Le convenzioni dovranno prevedere:
-
l'individuazione delle aree destinate alla
compensazione ecologica preventiva;
-
la definizione delle opere ambientali ed
ecologiche da realizzare senza alcun onere per il comune;
-
le
modalità e i tempi di realizzazione delle opere stesse;
-
il termine di
realizzazione degli interventi di compensazione ecologica preventiva,
che non dovrà essere superiore al termine previsto per la
conclusione dei lavori relativi all'intervento di nuova costruzione;
-
le
modalità di gestione e manutenzione degli interventi di
compensazione ecologica preventiva;
8) L'efficacia del
titolo
abilitativo sarà sottoposta alla condizione sospensiva
dell'effettivo inizio degli interventi di compensazione ecologica
preventiva;
9)
Sarà consentita la monetizzazione di tali oneri –
di entità pari
alla somma del valore di mercato delle aree di compensazione
ecologica più il valore delle relative opere –
solo nei seguenti
casi: -
per interventi di nuova costruzione di volume
inferiore a 2.000 metri cubi; -
nel caso il richiedente abbia individuato aree
anche agricole i cui proprietari siano disponibili a stipulare con il
comune le convenzioni per la costituzione di servitù di uso
pubblico per la valorizzazione ecologico-ambientale, della durata
minima di novantanove anni, di cui al punto 2. In questo caso le
monetizzazioni sono destinate ai proprietari delle aree, sia a titolo
di indennizzo per la costituzione della servitù, sia per la
realizzazione, gestione e manutenzione degli interventi di
compensazione ecologica.
| | Desio,
24 gennaio 2009 |
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