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Insieme   in   rete   per   uno   sviluppo   sostenibile



               

Desio 


Osservazione al pgt di Desio numero uno
PGT
RETE

COMPENSAZIONE PEDEMONTANA

DORSALE VERDE

Osservazione n.2          al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)

del coordinamento regionale di associazioni “Insieme in rete per uno sviluppo sostenibile” 

 

PREMESSO

 

Che con deliberazione n. 85 del 18 ottobre 2008 è stata adottato il P.G.T. del Comune di Desio il quale trasforma la destinazione di numerose aree non urbanizzate periferiche e periurbane (prevalentemente adibite ad uso agricolo) rendendole per tanto edificabili.

Che tale scelta risulta notevolmente dannosa per l’ambiente, comportando il sacrificio di suolo inedificato in un Comune, come quello di Desio, che già possiede un elevatissimo consumo del territorio, che talune di queste aree presentano potenzialmente un elevato pregio ambientale e storico e per di più sono collocate in prossimità di spazi aperti di altri comuni;

 

PREMESSO

 

che la Regione Lombardia promuove lo sviluppo sostenibile, la tutela delle identità storico-culturali e la qualità del territorio;

   
PREMESSO
 

che in particolare, la Regione promuove e garantisce la tutela delle risorse naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono patrimonio della collettività e non possono essere consumati in modo rilevante e irreversibile;

 
PREMESSO
   

che la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T. adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che “Date la caratteristiche di urbanizzazione attuale, per il territorio di Desio non è ipotizzabile un ulteriore consumo di suolo”;

 
PREMESSO
 

che sempre la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T. adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che “La città di Desio si colloca all’interno di una delle zone più urbanizzate del paese; in particolare risulta che il 52% della superficie comunale è urbanizzata e una consistente crescita ulteriore risulterebbe assolutamente non sostenibile da un punto di vista ambientale; inoltre le aree agricole marginali si trovano spesso in stato di degrado, se non di abbandono”; Ciò premesso,

  
SI CHIEDE
 

di dotare il P.G.T. di un regime di interventi di compensazione ecologica preventiva, intese come azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su suolo inedificato per compensare il consumo di suolo prodotto dall’intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un'altra porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle complessive risorse territoriali. Tale interventi dovranno essere in tal modo disciplinati:

 

1) si intendono per interventi di compensazione ambientale preventiva, tutti quegli interventi atti alla realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide. A completamento di tali opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e ripristino di canali e rogge, in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo della riqualificazione a verde ecologico;

  

2) Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere soggetti alle seguenti disposizioni ispirate al principio della compensazione ecologica preventiva:

    1. nel caso di interventi di tipologia infrastrutturale, ad esclusione delle infrastrutture energetiche ed idrauliche nelle loro parti interrate, il soggetto proponente stipula con il comune una convenzione per la costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non inferiore a novantanove anni, avente ad oggetto una superficie pari al doppio di quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione, calcolata come somma delle parti effettivamente coperte e delle parti di rispetto che rientrano nelle aree di pertinenza dell’infrastruttura, da destinare a interventi di compensazione ecologica preventiva; la superficie oggetto della convenzione può essere ridotta del 50 per cento nel caso di infrastrutture di trasporto su ferro; in alternativa alla costituzione di servitù, la convenzione può prevedere la cessione gratuita al comune della superficie destinata alla compensazione;

    2. nel caso di interventi di tipologia diversa da quella infrastrutturale, il soggetto proponente stipula con il comune una convenzione per la costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non inferiore a novantanove anni, avente a oggetto una superficie pari al doppio di quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione, da destinare a interventi di compensazione ecologica preventiva; la superficie oggetto della convenzione può essere ridotta del 25 per cento nel caso di edifici di classe energetica B o superiore e il cui effetto indotto sulla mobilità privata sia irrilevante; in alternativa alla costituzione di servitù, la convenzione può prevedere la cessione gratuita al comune della superficie destinata alla compensazione;

    3. nel caso di interventi per la realizzazione di opere pubbliche comunali, il comune realizza la compensazione ecologica preventiva secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);


3) Le aree destinate alla compensazione ecologica preventiva di cui all'art. 5 si considerano aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico previste dal piano dei servizi, comprese quelle destinate al verde pubblico. Sono reperite all’interno del territorio comunale nel quale è previsto l'intervento di nuova costruzione;


4) Gli interventi e la scelta delle aree di compensazione ecologica preventiva dovranno rispondere a esigenze e interessi collettivi e di pubblica utilità;


5) Per la gestione e la manutenzione delle aree di compensazione ecologica preventiva, il comune si avvale preferibilmente di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, ovvero di enti e associazioni che non perseguono scopi di lucro;


6) Il rilascio del titolo abilitativo degli interventi di nuova costruzione è condizionato alla stipulazione della convenzione di cui al punto 2);


7) Le convenzioni dovranno prevedere:

    1. l'individuazione delle aree destinate alla compensazione ecologica preventiva;

    2. la definizione delle opere ambientali ed ecologiche da realizzare senza alcun onere per il comune;

    3. le modalità e i tempi di realizzazione delle opere stesse;

    4. il termine di realizzazione degli interventi di compensazione ecologica preventiva, che non dovrà essere superiore al termine previsto per la conclusione dei lavori relativi all'intervento di nuova costruzione;

    5. le modalità di gestione e manutenzione degli interventi di compensazione ecologica preventiva;


8) L'efficacia del titolo abilitativo sarà sottoposta alla condizione sospensiva dell'effettivo inizio degli interventi di compensazione ecologica preventiva;


9) Sarà consentita la monetizzazione di tali oneri – di entità pari alla somma del valore di mercato delle aree di compensazione ecologica più il valore delle relative opere – solo nei seguenti casi:

    1. per interventi di nuova costruzione di volume inferiore a 2.000 metri cubi;

    2. nel caso il richiedente abbia individuato aree anche agricole i cui proprietari siano disponibili a stipulare con il comune le convenzioni per la costituzione di servitù di uso pubblico per la valorizzazione ecologico-ambientale, della durata minima di novantanove anni, di cui al punto 2. In questo caso le monetizzazioni sono destinate ai proprietari delle aree, sia a titolo di indennizzo per la costituzione della servitù, sia per la realizzazione, gestione e manutenzione degli interventi di compensazione ecologica.


Desio, 24 gennaio 2009

   

 Osservazione al pgt di Desio numero uno
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