5. La zona di rispetto e' costituita
dalla porzione di
territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a
vincoli e destinazioni
d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa
idrica captata e
puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto
allargata in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di
vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare nella zona di
rispetto sono vietati
l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle
seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi ed acque
reflue, anche se
depurati;
b) accumulo di concimi chimici,
fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici,
fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla
base delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e
della
vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque
meteoriche
proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere
in connessione con
la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di
quelli che estraggono
acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
della estrazione
ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero
sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e
rottamazione di
autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame
che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle
perdite di
stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di
rispetto ristretta. |