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FERITE DI DESIO
    
I   v. Molinara nord
 
II  v. Monti
 
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V   tang, ovest
 
VI v. Agnesi
 
VII    Valera
 
VIII   v. Masciago
 
IX v. Dei Boschi
 
X v. Zandonai 
 
XI v. Molinara sud
 
XII v. De Luca
 
XIII v. Brianza
 
XIV v. Oslavia
 
XV aree zona B
 
XVI v. delle Baraggiole
 
XVII zona s. Carlo
 
XVIII Nord torre Piezometrica
   
XIX Oves torre Piezometrica
     
XX Ex Abrasivi
       
XXI via Leoncavallo
 
XXII v. Filippo da Desio
 
XXIII v. Villoresi
   
XXIV via Leoncavallo nord
   
XXV v. Rovani
 
XXVI v. Calvino
         
     
   
LE FERITE ECOLOGICHE
DI DESIO SUL WEB GOOGLE
 
 
Dossier cave di Legambiente
 
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Le ferite ecologiche di DESIO

 
XIX DISCARICA ABUSIVA  IN VIA (strada vicinale)  San Carlo- Cascina Cereda
(a ovest  torre Piezoelettrica) ( torre dell'acqua potabile)
 
 
  ZONA FORTEMENTE DEGRADATA CON DISCARICA ABUSIVA
    
   CONTEINER CON MATERIALI      SCONOSCIUTI
   
  CONTEINER CON MATERIALI      SCONOSCIUTI
   
  CONTEINER CON MATERIALI      SCONOSCIUTI
 
  CONTEINER CON MATERIALI      SCONOSCIUTI
 
 
 
CONTEINER CON MATERIALI      SCONOSCIUTI
 
   

   

L'articolo 5 del decreto legge 258/2000 Parla della zona di rispetto dei pozzi idrici a consumo umano
 
   
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 258
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
omissis.............. 
 
Art. 5.
Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
 

5. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

ecc. ecc.


     
   
   
 

   
    
 



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