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FERITE DI DESIO
     
I  discarica v. Molinara nord
   
Ib v. Molinara sud
    
II Cava v. Monti
   
III Cava  v. S. Bernardo
  
IV Cava  v. per desio
  
V Cava v. Agnesi
  
VI  ex cava   Valera
 
VII v. Zandonai 
  
VIII   v. Masciago
  
IX v. Dei Boschi
    
X aree zona B
 
XI v. delle Baraggiole
     
XII v. De Luca
   
XIII v. Brianza
    
XIV zona s. Carlo
    
XV Nord torre Piezometrica
    
XVI Ex Abrasivi
        
XVII via Leoncavallo 1
  
XVIII v. Filippo da Desio
    
XIX via Leoncavallo 2 nord
      
XX v. Calvino
     
XXI v. Leocavallo 3
 
XXII v. M. Serao
             
     
   
 
   
    
 
   
    
 
 
 
 
 
   
     

   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Le ferite ecologiche di DESIO

 
     
IX area degradata direttiva seveso via dei Boschi
(deposito discarica materiali contaminati da  diossine)
     
   
    
       
        
 
  
   
   
Legenda
   
area degradata sud  quartiere Boschetto
 
 
   
estratto tavola PR1 pgt approvato di Desio 2009
 
 
   
LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985 , N. 60
Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2

(BURL n. 22, 2º suppl. ord. del 30 Maggio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-27;60
     
Art. 1.
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge nelle aree dei comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno, già interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977 n. 2è fatto divieto di qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo, ad eccezione degli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati nell’ambito della bonifica, nonché delle attività agronomiche conservative e migliorative per l’ambiente boschivo. (1)
2. Nell’area di cui al primo comma possono svolgersi soltanto le attività e le iniziative previste dall’accordo transativo intervenuto il 10 dicembre 1980 fra lo Stato, la regione Lombardia e la società Givaudan e Icmesa.
3. Gli strumenti urbanistici dei comuni interessati sono variati in relazione a quanto previsto dal precedente 1º comma.
   
Art. 2.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 43 dello statuto e 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
     
NOTE:
1. Vedi comma 172, art. 3, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.
"In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente".
 
 
     

 

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