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| MESSAGGIO AI DEMOCRATICI DI
DESIO | |
| | PUBBLICITA'
DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI | |
|  | Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162 art. 38 comma 7 .... Le
sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi
previsti dal
regolamento. | |
| | P.S.
QUESTA LEGGE NON VALE PER DESIO | |
| | COMUNE DI BRESCIA | |
| | estratto
de REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
COMUNALI COMUNE
DI BRESCIA | |
| | Art.14
- Pubblicità dei lavori 1. Le riunioni delle commissioni
sono
pubbliche, salvo che si tratti di questioni concernenti persone o di
audizione di persone o quando vi sono prevalenti ragioni di
riservatezza in relazione alla natura degli interessi in discussione a
seguito di determinazione della commissione espressa a maggioranza
assoluta dei componenti.
2.
La stampa e il pubblico assistono alle sedute in settori riservati. Per
quanto attiene al comportamento del pubblico si applicano le
disposizioni dell'art.37. | |
| | COMUNE
DI AZZANO | |
| | COMUNE DI FIGINO SERENZA | |
| | Regolamento
Commissioni Consiliari | | ESTRATTO Art. 11 Sedute delle commissioni
1.Le
sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con
motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
La
seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di
questioni
comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini,
sul merito o
sul demerito di persone. | |
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| | COMUNE DI MILANO | |
| | Regolamento
delle Commissioni Consiliari | | | | ESTRATTO
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| | Art. 12 – Pubblicità delle
sedute. 1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo
contraria deliberazione, a tutela del diritto alla riservatezza delle
persone. 2. La pubblicità delle sedute delle Commissioni
viene assicurata attraverso l'uso di mezzi audiovisivi a circuito
interno. Nel caso di mancanza o inefficienza di tali strumenti, i
Presidenti garantiscono comunque la pubblicità delle sedute.
..........OMISSIS | | |
| | | COMUNE DI CARATE BRIANZA | |
| | REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI | | ESTRATTO | | Art.
14 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni
14.1
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. 14.2 Le
Commissioni si riuniscono in seduta segreta con determinazione del
Presidente nei seguenti casi: 1) per
l’esame di questioni riguardanti: a) fatti, stati e
qualità relativi a persone; b) problematiche
relative alla sicurezza c) piani urbanistici attuativi e atti
di programmazione negoziata d) provvedimenti di competenza
dello sportello unico per le attività produttive; e)
interventi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata f)
interventi di esercizio delle funzioni comunali di vigilanza e
controllo sulle trasformazioni del territorio 2) su
richiesta motivata di singoli Consiglieri. Art. 15 - Presenza
del pubblico 15.1 Il pubblico che assiste alle adunanze delle
Commissioni che non siano segrete deve restare nell’apposito
spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto,
astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle
opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate
dalla Commissione. 15.2 Non è consentita
l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di
qualsiasi altro mezzo che interferisca con
l’esercizio delle funzioni delle Commissioni o rechi disturbo
alle stesse. 15.3 I poteri per il mantenimento
dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico
spettano discrezionalmente al Presidente. 15.4 Quando
da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato
turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il
Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento
conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne
l’allontanamento dalla sala fino al termine
dell’adunanza. 15.5 Quando nella sala delle adunanze
si verifichino disordini e risultino vani i richiami del Presidente,
egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino
a quando non 6 riprenderà il suo posto. Se
alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono, il
Presidente la dichiara definitivamente interrotta. La
Commissione sarà riconvocata, con le modalità
stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori. | |
| | (BO) | | Commissioni
Consiliari
Le Commissioni Consiliari permanenti | | | | ........Ciascuna
Commissione elegge al suo interno il proprio Presidente a maggioranza
di voti dei componenti assegnati in rappresentanza proporzionale dei
Gruppi Consiliari. Le sedute delle
Commissioni Consiliari sono di regola pubbliche
o in forma riservata analogamente a quanto stabilito per le sedute del
Consiglio Comunale (art. 12 e 34 del Regolamento del Consiglio
Comunale). ...... | |
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| | Dal
Regolamento interno del Consiglio comunale | |
| | ESTRATTO | | Art. 24 Funzionamento Commissioni Consiliari 1.
Le Commissioni Consiliari sono convocate dal loro Presidente. 2.
In difetto di tempestiva comunicazione, il/la Presidente del Consiglio,
a richiesta di un terzo dei componenti la Commissione, provvede a
convocarla. (Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.1999) 3.
Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno sette (7)
componenti la Commissione. Ciascun componente, in caso di forzata
assenza, può delegare in sostituzione, mediante
comunicazione al
Presidente o al Segretario della Commissione, altro Consigliere
Comunale, il quale concorre a rendere valida la seduta agli effetti del
numero legale. (Comma modificato - Delib. C.C. n.1010 del 24.9.1990) 4.
Ogni Commissione elegge, a maggioranza di voti il proprio Presidente.
In assenza del Presidente la Commissione è presieduta da
quello
dei due Vice Presidenti, del pari eletti dalla Commissione a
maggioranza di voti che risulti più anziano di
età. In
caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti la Commissione
è presieduta dal Consigliere anziano, o in caso di assenza
anche
di quest'ultimo, da chi lo segue in ordine di anzianità. Per
Consigliere anziano si intende chi tra i componenti la Commissione
abbia riportato per l'elezione a Consigliere Comunale il maggior numero
di voti ai sensi di quanto previsto dall'art. 282 del T.U.L.C.P. 4
febbraio 1915 n.148. (Vedi ora T.U. 18.8.2000 n.267, art.40 c.2) 5.
Qualunque Consigliere può domandare di essere sentito dalle
Commissioni Consiliari. L'Assessore competente, qualora non faccia
parte della Commissione Consiliare, deve intervenire alle riunioni a
richiesta della Commissione stessa, per fornire ogni informazione
necessaria. 6. Un funzionario del Comune assiste le
Commissioni con funzioni di Segretario. 7.
L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni permanenti deve
essere affisso all'Albo Comunale e comunicato ai Presidenti dei Gruppi
Consiliari, almeno tre (3) giorni prima della riunione ovvero, in casi
eccezionali e d'urgenza, entro ventiquattro (24) ore. (Comma modificato
- Delib. C.C. n.10 del 31.1.1994) 8. Per la discussione ed
approvazione delle materie trattate dalle Commissioni, si osservano le
norme sulle discussioni ed approvazioni previste per il Consiglio
Comunale. 9. La relazione del parere al Consiglio è
fatta dal Presidente o da un Consigliere delegato dalla Commissione. 10.
Sono ammesse le relazioni di minoranza. 11. Delle sedute delle
Commissioni Consiliari permanenti si redige regolare verbale. 12.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. (Comma modificato - Delib.
C.C. n. 245 del 20.12.1993) | |
| | ECC.
ECC.. | |
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