|
|
|
Osservazione n. 3 al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.)
di
Alternativa Verde per Desio
|
| |
|
PREMESSO
|
| |
|
he
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 18 ottobre 2008 è
stata adottato il P.G.T. del Comune di Desio il quale, nella tavola
DP7 del Documento di Piano individua il perimetro del Nucleo di
antica formazione, basandosi sui risultati del rilievo urbano
illustrati nella tavola DP5 dello stesso Documento di piano;
|
|
|
PREMESSO
|
| |
|
che la
perimetrazione delle aree che costituiranno i nuclei di antica
formazione, in riferimento all’articolo 19 del PTPR, si deve basare
sul rilevamento IGM, prima levata del 1888;
|
| |
| PREMESSO |
| |
|
che la
D.G.R. del 29/12/2005 – n. 8/1681, all’art. 4.3.1 specifica
meglio questo concetto precisando che, per identificare i nuclei di
antica formazione si deve più specificatamente riconoscere la
valenza storica di un insediamento basandosi, oltre che sul
rilevamento IGM, prima levata del 1888, anche sui “catasti
storici”;
|
| |
| PREMESSO |
| |
|
che il
PTCP vigente, alla tavola 3d, individua un perimetro del nucleo di
antica formazione, incongruo con quello identificato dal P.G.T.
adottato, all’interno della già citata tavola DP7. La stessa
tavola 3d del P.T.C.P., segnala in particolare anche, quali elementi
di interesse: i due seicenteschi viali d’accesso alberati alla
villa Buttafava (viale d’accesso sud e viale d’accesso est detto
“Viale della Prospettiva) art. 64 – filari; e diversi arbusteti e
siepi in diverse aree libere della periferia – art. 64;
|
| |
| PREMESSO |
| |
|
che
confrontando la carta IGM prima levata del 1888 con il rilievo
dell’urbanizzato al 1888 illustrato nella tavola DP5 del P.G.T.
adottato (allegato 1), si sono riscontrate delle incongruenze che
sono state evidenziate, con delle circonferenze viola nell’allegato
2. In particolare, solamente a titolo esemplificativo, si segnala la
mancata segnalazione dei seguenti nuclei, già esistenti al 1888, ma
non rilevati nel suddetto rilievo al 1888 della tav. DP5: cascina
Bolagnos; una porzione del quartiere denominato “Busasca”; una
porzione del quartiere denominato “La Bassa”; cappella di S.
Liberata; molino Traversi (via Giusti) la
cosiddetta “Cà di Comm”, già casa del giardiniere della villa
Cusani-Traversi-Tittoni; stazione ferroviaria; cascina S. Giorgio;
cascina Cereda (quartiere SS. Pietro e Paolo accanto al santuario
della Madonna Pellegrina). Alcuni di questi importanti nuclei di
antica formazione, nel tempo, hanno dato origine a veri e propri
quartieri riconosciuti localmente dalla popolazione come segni
culturali identitari;
|
|
|
PREMESSO
|
| |
|
che il
perimetro del nucleo di antica formazione delineato nella tavola DP7,
essendosi basato su tali analisi, attualmente non comprende aree,
quartieri, edifici e giardini che, presenti nel rilievo del 1888,
rappresentano localmente dei segni territoriali identitari per la
comunità di Desio. Essi sono: cascina Bolagnos; la quasi totalità
del quartiere denominato “Busasca”; la quasi totalità del
quartiere denominato “La Bassa”; cappella di S. Liberata;
cappella dei boschi; molino Traversi (via Giusti); il giardino della
villa Longoni; la cosiddetta “Cà di Comm” con giardino, già
casa del giardiniere della villa Cusani-Traversi-Tittoni; alcune aree
libere lungo la via Forlanini, già facenti parte dell’ora mutilato
giardino della villa Cusani-Traversi-Tittoni, di cui si sono
parzialmente conservati tratti dell’antico muro di recinzione,
anche in parte intercluso in alcune proprietà; stazione ferroviaria;
cascina S. Giorgio; cascina S. Giuseppe con parco all’inglese e
terreni agricoli circostanti; quartiere S. Carlo; l’intero
quartiere di S. Pietro al Dosso; la parte ottocentesca del vecchio
cimitero; cascina Cereda (quartiere SS. Pietro e Paolo accanto al
santuario della Madonna Pellegrina);
|
|
|
PREMESSO
|
| |
|
che la
L.R. 12/2005, all’art. 10, comma 2, nel trattare del tessuto urbano
consolidato non si riferisce al nucleo
di antica formazione, ma a nuclei
di antica formazione, intendendo con questo che una città, pur
potendo avere un nucleo antico nel proprio centro territoriale,
parimenti può possedere dei nuclei antichi periferici di pari
importanza culturale, come nel caso della corona di cascine che
circondano l’abitato di Desio. Inoltre, lo stesso comma prevede che
il comune possa, una volta identificati i propri “beni ambientali e
storico-artistico-monumentali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) […] formulare
proposta motivata di vincolo”;
|
|
|
PREMESSO
|
| |
|
che,
come recita la Carta di Venezia (1964) all’art. 1, “la nozione di
monumento storico comprende tanto la creazione architettonica isolata
quanto l'ambiente urbano o paesistico che costituisca la
testimonianza di una civiltà particolare, di un'evoluzione
significativa o di un avvenimento storico, (questa nozione si applica
non solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con il
tempo, abbiano acquistato un significato culturale)” e che “la
conservazione di un monumento implica quella della sua condizione
ambientale. Quando sussista un ambiente tradizionale, questo sarà
conservato; verrà inoltre messa al bando
qualsiasi nuova costruzione, distruzione ed utilizzazione che possa
alterare i rapporti di volumi e colori”;
|
|
|
PREMESSO
|
| |
|
che,
come recita la Carta internazionale per la salvaguardia delle città
storiche – Washington (1987) nel preambolo, “Tutte le città del
mondo, risultanti sia da uno sviluppo più o meno spontaneo sia da un
determinato progetto, sono le espressioni materiali della diversità
delle società attraverso la storia e sono, per questo, tutte
storiche”; e nell’art. 5 “La pianificazione della salvaguardia
delle città e dei quartieri storici deve essere preceduta da studi
pluridisciplinari. Il piano di salvaguardia deve comprendere
un'analisi dei dati, specialmente archeologici, storici,
architettonici, tecnici, sociologici ed economici e deve definire i
principali orientamenti e le modalità di azione da intraprendere a
livello giuridico, amministrativo e finanziario. Esso dovrà tendere
a definire un'articolazione armoniosa dei quartieri storici
nell'insieme della città”;
|
| |
| PREMESSO |
| |
|
che,
come recita la Carta dei giardini storici – Firenze (1981) all’art.
7, “Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il
complemento inseparabile, il giardino storico non può essere
separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o
naturale”;
|
| |
| PREMESSO |
| |
|
che,
come recita la Convenzione europea del paesaggio (2000) nel
preambolo, “il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse
generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e
costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può
contribuire alla creazione di posti di lavoro”; “il paesaggio
coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una
componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale
dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione
degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea”;
“il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità
della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei
territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone
considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”; “il
paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e
sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua
pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun
individuo”; nell’art. 1: “"Paesaggio" designa una
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni”; nell’art. 2: “la
presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e
riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa
comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne
sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i
paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”. Ciò
premesso;
|
| |
| SI CHIEDE |
| |
| A) di stralciare il perimetro
del nucleo di antica formazione individuato nella tavola DP7 e di
conseguenza l’intero perimetro del tessuto urbano consolidato e di
procedere con un nuovo censimento degli immobili presenti
all’interno del comune di Desio utilizzando i seguenti criteri:
1) analisi della cartografia a
differenti soglie storiche (catasto teresiano 1721-1722; catasto
lombardo veneto 1856; IGM prima levata 1888; cessato catasto 1903;
IGM seconda levata 1937; nuovo catasto urbano 1947; CTR 1980; CTR
1994) con conseguente produzione di una carta tematica
dell’evoluzione del tessuto urbano;
2) produzione di un censimento
edilizio con la formazione di schede che, per ogni edificio, diano le
principali coordinate per la conoscenza dello stesso (ubicazione;
storia; dati catastali; indicazioni degli vincoli legislativi e di
pianificazione; descrizione analitica delle condizioni di
conservazione accompagnate da rilievo fotografico esplicativo)
3) individuazione dei nuovi
perimetri di antica formazione comprendenti tutti gli edifici (anche
singoli) e le parti di città esistenti al 1888 (prima levata IGM);
4) conseguente individuazione del
nuovo perimetro del tessuto urbano consolidato;
5) contestualmente procedere alla
individuazione di beni culturali ed ambientali presenti nel
territorio comunale, oltre a quelli già vincolati da normativa
nazionale, e successivamente procedere con una motivata proposta di
vincolo.
Di seguito vengono dati alcuni
suggerimenti di beni culturali ed ambientali antecedenti al 1888 per
i quali procedere alla richiesta di vincolo:
-
viali e terreni attorno a
cascina S. Giuseppe per almeno 500 m.;
-
cascina Bolagnos;
-
cascina S. Giorgio di Sopra
-
cascina S. Giorgio di Sotto;
-
oratorio di S. Giorgio;
-
villa, cappella e giardino
Longoni, via Grandi;
-
villa e giardino Klinkman,
piazza Martiri di Fossoli;
-
cimitero vecchio (parte
ottocentesca);
-
molino Traversi, via Giusti;
-
antico muro di confine del
giardino della villa Traversi-Tittoni (via Giusti e via Forlanini);
-
terreni liberi compresi
all’interno del perimetro di rispetto del parco della villa
Cusani-Traversi-Tittoni così come identificato nella fig. 3 della
pag. 13 della relazione del Piano delle regole del P.G.T. adottato;
-
cappella dei boschi;
-
cappella di S. Liberata;
-
cappella di S. Eurosia;
-
cappella Madonna del
Pilastrello;
-
Casa natale Pio XI, via Pio
XI;
-
stazione ferroviaria;
-
la cosiddetta “Cà di
Comm” con giardino, già casa del giardiniere della villa
Cusani-Traversi-Tittoni, via Lampugnani;
-
la parte al 1888 del
quartiere di S: Pietro al Dosso, corso Italia-via Due Palme;
-
cascina Cereda (quartiere
SS. Pietro e Paolo accanto al santuario della Madonna Pellegrina),
via Milano angolo via Varese;
-
villa Stampa di
Soncino-Spinelli-Gavazzi con giardino, ora collegio “S. Paola di
Rosa” in via S. Pietro;
-
villa Greppi, via Lampugnani
angolo con via Roma;
-
villa Labus, via Diaz;
-
villa Dal Pozzo-Terzi, via
Matteotti;
-
villa Arienti-Lissoni, via
Borghetto;
-
villa Colleoni, via S.
Maria;
-
chiesa di S. Maria;
-
Basilica dei SS. Siro e
Materno con campanile, canonica e giardino annesso;
-
Ospedale vecchio, via
Garibaldi angolo via Gramsci.
|
| Tale elenco, non esaustivo,
potrebbe poi essere integrato con altre proposte: alcune derivate
dell’approfondimento dello studio sul tessuto urbano di cui ai
punti 1 e 2; altre derivate dall’analisi del tessuto urbano
successivo alla soglia temporale del 1888, per beni culturali ed
ambientali successivi a tale data |
| |
| B) in subordine, modificare il
perimetro del nucleo di antica formazione ed adottare un nuovo
perimetro per lo stesso, come da proposta di cui all’allegato 3
(perimetro viola). Ed inoltre, procedere alla individuazione di beni
culturali ed ambientali presenti nel territorio comunale, oltre a
quelli già vincolati da normativa nazionale, e successivamente
procedere con una motivata proposta di vincolo, come da elenco
seguente: |
|
-
viali e terreni attorno a
cascina S. Giuseppe per almeno 500 m.;
-
cascina Bolagnos;
-
cascina S. Giorgio di Sopra
-
cascina S. Giorgio di Sotto;
-
oratorio di S. Giorgio;
-
villa, cappella e giardino
Longoni, via Grandi;
-
villa e giardino Klinkman,
piazza Martiri di Fossoli;
-
cimitero vecchio (parte
ottocentesca);
-
molino Traversi, via Giusti;
-
antico muro di confine del
giardino della villa Traversi-Tittoni (via Giusti e via Forlanini);
-
terreni liberi compresi
all’interno del perimetro di rispetto del parco della villa
Cusani-Traversi-Tittoni così come identificato nella fig. 3 della
pag. 13 della relazione del Piano delle regole del P.G.T. adottato;
-
cappella dei boschi;
-
cappella di S. Liberata;
-
cappella di S. Eurosia;
-
cappella Madonna del
Pilastrello;
-
Casa natale Pio XI, via Pio
XI;
-
stazione ferroviaria;
-
la cosiddetta “Cà di
Comm” con giardino, già casa del giardiniere della villa
Cusani-Traversi-Tittoni, via Lampugnani;
-
la parte al 1888 del
quartiere di S: Pietro al Dosso, corso Italia-via Due Palme;
-
cascina Cereda (quartiere
SS. Pietro e Paolo accanto al santuario della Madonna Pellegrina),
via Milano angolo via Varese;
-
villa Stampa di
Soncino-Spinelli-Gavazzi con giardino, ora collegio “S. Paola di
Rosa” in via S. Pietro;
-
villa Greppi, via Lampugnani
angolo con via Roma;
-
villa Labus, via Diaz;
-
villa Dal Pozzo-Terzi, via
Matteotti;
-
villa Arienti-Lissoni, via
Borghetto;
-
villa Colleoni, via S.
Maria;
-
chiesa di S. Maria;
-
Basilica dei SS. Siro e
Materno con campanile, canonica e giardino annesso;
-
Ospedale vecchio, via
Garibaldi angolo via Gramsci.
|
|
Tale elenco, non esaustivo,
potrebbe poi essere integrato con altre proposte: alcune derivate da
un eventuale approfondimento dello studio sul tessuto urbano; altre
derivate dall’analisi del tessuto urbano successivo alla soglia
temporale del 1888, per beni culturali ed ambientali successivi a
tale data; altre ancora su proposta dei cittadini dietro esplicita
richiesta pubblica.
|
| |
|
Desio,
25 gennaio 2009
|
|
|
|
|
|
|