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Osservazione n.2 al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.)
di
Alternativa Verde per Desio
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PREMESSO
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che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 18 ottobre 2008 è
stata adottato il P.G.T. del Comune di Desio il quale trasforma la
destinazione di numerose aree non urbanizzate periferiche e
periurbane (prevalentemente adibite ad uso agricolo) rendendole per
tanto edificabili.
Che
tale scelta risulta notevolmente dannosa per l’ambiente,
comportando il sacrificio di suolo inedificato in un Comune, come
quello di Desio, che già possiede un elevatissimo consumo del
territorio, che talune di queste aree presentano potenzialmente un
elevato pregio ambientale e storico e per di più sono collocate in
prossimità di spazi aperti di altri comuni;
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PREMESSO
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che
nel 2004 il P.R.G. vigente è stato oggetto di una variante che ha
modificato la destinazione d’uso di molti territori, che da
agricoli sono stati destinati alle attività economiche e produttive,
collocando tali aree a macchia di leopardo e contribuendo in tale
modo ad aumentare il consumo di suolo e a peggiorare la connessione
ecologica delle aree libere rimanenti;
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| PREMESSO |
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che
la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T.
adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che “Date la
caratteristiche di urbanizzazione attuale, per il territorio di Desio
non è ipotizzabile un ulteriore consumo di suolo”;
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| PREMESSO |
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che
sempre la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T.
adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che “La città di
Desio si colloca all’interno di una delle zone più urbanizzate del
paese; in particolare risulta che il 52% della superficie comunale è
urbanizzata e una consistente crescita ulteriore risulterebbe
assolutamente non sostenibile da un punto di vista ambientale;
inoltre le aree agricole marginali si trovano spesso in stato di
degrado, se non di abbandono”;
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| PREMESSO |
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che
la Regione Lombardia promuove lo sviluppo sostenibile, la tutela
delle identità storico-culturali e la qualità del territorio;
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PREMESSO
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che
in particolare, la Regione promuove e garantisce la tutela delle
risorse naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono
patrimonio della collettività e non possono essere consumati in modo
rilevante e irreversibile. Ciò
premesso,
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| SI CHIEDE |
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di dotare il P.G.T. di un regime
di interventi di compensazione ecologica preventiva, intese come
azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su
suolo inedificato per compensare il consumo di suolo prodotto
dall’intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a
finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su
un'altra porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico
ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle
complessive risorse territoriali. Tale interventi dovranno essere in
tal modo disciplinati:
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1) si intendono per interventi di
compensazione ambientale preventiva, tutti quegli interventi atti
alla realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi,
filari, prati permanenti, boschi, aree umide. A completamento di tali
opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione
ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi
ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e
ripristino di canali e rogge, in misura non superiore al 50 per cento
del costo complessivo della riqualificazione a verde ecologico;
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2)
Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere soggetti alle
seguenti disposizioni ispirate al principio della compensazione
ecologica preventiva:
-
nel caso di interventi di
tipologia infrastrutturale, ad esclusione delle infrastrutture
energetiche ed idrauliche nelle loro parti interrate, il soggetto
proponente stipula con il comune una convenzione per la
costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non
inferiore a novantanove anni, avente ad oggetto una superficie pari
al doppio di quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione,
calcolata come somma delle parti effettivamente coperte e delle
parti di rispetto che rientrano nelle aree di pertinenza
dell’infrastruttura, da destinare a interventi di compensazione
ecologica preventiva; la superficie oggetto della convenzione può
essere ridotta del 50 per cento nel caso di infrastrutture di
trasporto su ferro; in alternativa alla costituzione di servitù,
la convenzione può prevedere la cessione gratuita al comune della
superficie destinata alla compensazione;
-
nel caso di interventi di
tipologia diversa da quella infrastrutturale, il soggetto
proponente stipula con il comune una convenzione per la
costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non
inferiore a novantanove anni, avente a oggetto una superficie pari
al doppio di quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione,
da destinare a interventi di compensazione ecologica preventiva; la
superficie oggetto della convenzione può essere ridotta del 25 per
cento nel caso di edifici di classe energetica B o superiore e il
cui effetto indotto sulla mobilità privata sia irrilevante; in
alternativa alla costituzione di servitù, la convenzione può
prevedere la cessione gratuita al comune della superficie destinata
alla compensazione;
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nel caso di interventi per la
realizzazione di opere pubbliche comunali, il comune realizza la
compensazione ecologica preventiva secondo i criteri di cui alle
lettere a) e b);
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3) Le aree destinate alla
compensazione ecologica preventiva di cui all'art. 5 si considerano
aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici o di
interesse pubblico previste dal piano dei servizi, comprese quelle
destinate al verde pubblico. Sono reperite all’interno del
territorio comunale nel quale è previsto l'intervento di nuova
costruzione;
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4) Gli interventi e la scelta
delle aree di compensazione ecologica preventiva dovranno rispondere
a esigenze e interessi collettivi e di pubblica utilità;
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5) Per la gestione e la
manutenzione delle aree di compensazione ecologica preventiva, il
comune si avvale preferibilmente di coltivatori diretti, imprenditori
agricoli, ovvero di enti e associazioni che non perseguono scopi di
lucro;
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6) Il rilascio del titolo
abilitativo degli interventi di nuova costruzione è condizionato
alla stipulazione della convenzione di cui al punto 2);
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7)
Le convenzioni dovranno prevedere:
-
l'individuazione delle aree
destinate alla compensazione ecologica preventiva;
-
la definizione delle opere
ambientali ed ecologiche da realizzare senza alcun onere per il
comune;
-
le modalità e i tempi di
realizzazione delle opere stesse;
-
il termine di realizzazione degli
interventi di compensazione ecologica preventiva, che non dovrà
essere superiore al termine previsto per la conclusione dei lavori
relativi all'intervento di nuova costruzione;
-
le modalità di gestione e
manutenzione degli interventi di compensazione ecol ogica
preventiva;
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8)
L'efficacia del titolo
abilitativo sarà sottoposta alla condizione sospensiva
dell'effettivo inizio degli interventi di compensazione ecologica
preventiva;
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9)
Sarà consentita la monetizzazione di tali oneri – di entità pari
alla somma del valore di mercato delle aree di compensazione
ecologica più il valore delle relative opere – solo nei seguenti
casi:
-
per interventi di nuova
costruzione di volume inferiore a 2.000 metri cubi;
-
nel caso il richiedente abbia
individuato aree anche agricole i cui proprietari siano disponibili
a stipulare con il comune le convenzioni per la costituzione di
servitù di uso pubblico per la valorizzazione
ecologico-ambientale, della durata minima di novantanove anni, di
cui al punto 2. In questo caso le monetizzazioni sono destinate ai
proprietari delle aree, sia a titolo di indennizzo per la
costituzione della servitù, sia per la realizzazione, gestione e
manutenzione degli interventi di compensazione ecologica.
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Desio,
25 gennaio 2009
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