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Osservazione n.1 al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.)
di
Alternativa Verde per Desio
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PREMESSO
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che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 18 ottobre 2008 è
stata adottato il P.G.T. del Comune di Desio il quale trasforma la
destinazione di numerose aree non urbanizzate periferiche e
periurbane (prevalentemente adibite ad uso agricolo, ed in minima
superficie boscate come nell’area di completamento 14 che
ricomprende incongruamente all’interno del proprio perimetro aree
già vincolate, in quanto boscate, in base alla L. R. 8/76, art.
1ter) rendendole per tanto edificabili. Che tale scelta risulta
notevolmente dannosa per l’ambiente, comportando il sacrificio di
suolo inedificato in un Comune, come quello di Desio, che già
possiede un elevatissimo consumo del territorio, che talune di queste
aree presentano potenzialmente un elevato pregio ambientale e storico
e per di più sono collocate in prossimità di spazi aperti di altri
comuni;
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PREMESSO
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che
molte di queste nuove aree rese edificabili sono collocate ai margini
dell’abitato, che occupano ambiti agricoli e che tali ambiti sono
riconosciuti tali anche dalla Provincia di Milano nella proposta di
individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola,
all’interno della tav. 7d, del PTCP in fase di adeguamento alla L.
R. 12/2005 (vedi anche figg. 44 e 45 a pag. 77 della relazione
illustrativa del documento di piano). Quindi gli interventi di nuova
edificazione previsti sono incongrui con l’orientamento della
pianificazione provinciale. In particolare, le aree che occupano gli
ambiti agricoli, oltre ad alcune aree di completamento (AC2 e AC13),
sono tutti gli ATR proposti. Nel merito l’ATR1, oltre ad occupare
suolo agricolo, è incongruo con una delle proposte di compensazione
ambientale contenute nel masterplan di Autostrada Pedemontana. Tale
impatto ambientale della nuova infrastruttura potrebbe causare
all’insediamento residenziale previsto, problemi di inquinamento
acustico, dell’aria ed elettromagnetico anche a causa della
presenza dell’elettrodotto. Per l’ATR2 e 3, vale quanto scritto
per l’ATR1, tuttavia, in aggiunta va precisato che la realizzazione
di tali interventi, contribuirebbero in maniera irreversibile a
cancellare i terreni rurali e la funzione paesaggistica dei due viali
alberati d’accesso, che circondano e caratterizzano l’ambiente
tradizionale di cascina S. Giuseppe e villa Buttafava (già
sottoposte a vincolo di tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n° 1089, concesso il 24 dicembre 1987 dal Ministero per i beni e le
attività culturali), entrando in conflitto con quanto riportato
all’interno delle norme di attuazione dell’adeguamento del PTCP
alla L. R. 12/2005, p. 17, in merito alla percezione del paesaggio
agrario: “salvaguardare la leggibilità dell’orizzonte del
paesaggio agrario e la tutela della percezione visiva degli elementi
di connotazione storica e paesistica presenti, quale condizione
qualificante per la valorizzazione dei beni stessi”. Infine, l’ATR
4, se fosse realizzato, diverrebbe esso stesso fonte di inquinamento
acustico per il quartiere residenziale posto nel comune di Muggiò,
inoltre, con il flusso costante di automezzi,
contribuirà certamente a peggiorare la qualità dell’aria ed il
traffico locale. Tale previsione è anche incongrua con: il piano
commerciale regionale che disincentiva l’apertura di questi centri
commerciali, poiché contribuiscono alla cancellazione del commercio
locale e di conseguenza alla vivibilità delle città; ed il
buonsenso, dato che nel raggio di 500 m. ci sono almeno altri 5
superfici di vendita della grande distribuzione e che è in
costruzione una nuova superficie di vendita proprio nel centro
cittadino;
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| PREMESSO |
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che
nel 2004 il P.R.G. vigente è stato oggetto di una variante che ha
modificato la destinazione d’uso di molti territori, che da
agricoli sono stati destinati alle attività economiche e produttive,
collocando tali aree a macchia di leopardo e contribuendo in tale
modo ad aumentare il consumo di suolo e a peggiorare la connessione
ecologica delle aree libere rimanenti;
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| PREMESSO |
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che
la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T.
adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che “Date la
caratteristiche di urbanizzazione attuale, per il territorio di Desio
non è ipotizzabile un ulteriore consumo di suolo”;
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| PREMESSO |
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| che
la Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 6/ 46253
del. 12/11/1999 ha
riconosciuto il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.)
Grugnotorto
- Villoresi ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 83/86 e che tale
parco interessa i comuni di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo,
Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Varedo. Che la stessa
regione Lombardia, con delibera della Giunta Regionale n. 31/5139 del
15 giugno 2001 ha riconosciuto un altro Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (P.L.I.S.), denominato “Brianza Centrale” nel
comune di Seregno. Che l’inserimento di aree collocate in Desio
all’interno del P.L.I.S. Grugnotorto-Villoresi, (peraltro il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P. – già
individua talune di queste aree come “zone extraurbane con
presupposti per l’attivazione di progetti di consolidamento
ecologico” – art. 61) consentirebbe, sia di salvaguardare in
maniera migliore degli spazi aperti collocati, come soprascritto, a
confine dei comuni confinanti con Desio, sia di creare quell’elemento
indispensabile per attuare i corridoi ecologici previsti dall’art.
58 del P.T.C.P. (tra il Parco della valle del Lambro, il Parco del
Grugnotorto e il Parco della Valle del Lambro), che sarebbe la
premessa per ottenere un migliore inserimento ambientale
dell’autostrada Pedemontana e contribuirebbe anche a salvaguardare
in maniera più efficace l’area agricola di particolare pregio
storico ed ambientale collocata in prossimità della villa Buttafava
in San Giuseppe, quest’ultima già vincolata dalla Soprintendenza
ai Beni Architettonici e del Paesaggio di Milano, ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089; |
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PREMESSO
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he
nel corso dell’ultimo trimestre del 2008 la Provincia di Milano ha
presentato pubblicamente il progetto della “Dorsale Verde Nord
Milano”, che riguarda la progettazione della rete ecologica
provinciale, che in futuro diverrà la spina dorsale ambientale della
nuova provincia di Monza e della Brianza. Che tale progetto, in
un’ottica sovracomunale, mette in relazione fra loro le aree libere
del nord Milano per la creazione della rete ecologica provinciale;
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PREMESSO
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che
il P.G.T. adottato, pur individuando il perimetro della Dorsale Verde
Nord Milano, non ha provveduto, come richiesto e consigliato tanto
dal P.L.I.S. Grugnotorto-Villoresi, quanto dall’A.R.P.A., ad
individuare, tramite un preciso perimetro, delle aree da aggregare al
P.L.I.S. Grugnotorto-Villoresi;
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PREMESSO
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che
il comune di Desio, sino ad oggi, nonostante i P.L.I.S. sopra
elencati arrivino a confine comunale e territorialmente ne sussistano
le condizioni, non ha provveduto ad avviare politiche ambientali
compensative nei confronti dell’elevato consumo di suolo, aderendo
formalmente a nessun P.L.I.S.;
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PREMESSO
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che
sempre la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T.
adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che “In via
prioritaria andrà migliorata la connessione tra i servizi esistenti,
in particolare tra le aree verdi urbane e le zone agricole
extraurbane e i parchi esistenti (PLIS “Brianza Centrale” e PLIS
“Grugnotorto - Villoresi”).”;
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| PREMESSO |
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che
anche la Valutazione Ambientale Strategica allegata a questo P.G.T.
adottato, nella “Sintesi non tecnica” afferma che “l’obiettivo
di pianificazione principale da perseguire […] sarà quello di
identificare un “percorso”, che colleghi la presenza verde sul
territorio comunale nell’ambito urbanizzato e la unisca con i
margini esterni”;
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| PREMESSO |
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Che
Autostrada Pedemontana S.p.A., nel progetto preliminare delle
compensazioni ambientali della Pedemontana, ha previsto di realizzare
la pista ciclabile regionale denominata “Greenway” ed altri
interventi di compensazione ambientale su aree libere periferiche e
periurbane; Ciò
premesso,
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| SI CHIEDE |
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| A) di istituire all’interno
del territorio comunale il P.L.I.S. da unire al quello del
Grugnotorto-Villoresi già riconosciuto, comprendente le aree
indicate nell’allegato 1; |
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B) in
subordine, di istituire all’interno del territorio comunale il
P.L.I.S. da unire a quello del Grugnotorto-Villoresi già
riconosciuto, comprendente le aree dell’allegato 1, con
l’esclusione delle zone rese edificabili alla luce del suddetto
P.G.T. Tutto ciò al fine di tutelare almeno le zone rimanenti. A
questo fine in tale richiesta subordinata si chiede altresì che, per
le nuove zone rese edificabili, si preveda la stipula, fra il
proponente la nuova costruzione ed il comune, di una convenzione per
la costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non
inferiore a novantanove anni, avente a oggetto una superficie, da
reperire all’interno dell’area del costituendo P.L.I.S., pari al
doppio di quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione, da
destinare a interventi di compensazione ecologica preventiva; la
superficie oggetto della convenzione potrà essere ridotta del 25 per
cento nel caso di edifici di classe energetica B o superiore; in
alternativa alla costituzione di servitù, la convenzione può
prevedere la cessione gratuita al comune della superficie destinata
alla compensazione. Le aree destinate alla compensazione ecologica
preventiva dovranno essere aggiuntive rispetto alla dotazione di aree
per servizi pubblici o di interesse pubblico previste dal piano dei
servizi, comprese quelle destinate al verde pubblico. Gli interventi
di compensazione ecologica preventiva consisteranno nella
realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali: siepi,
filari, prati permanenti, boschi, aree umide. A completamento di tali
opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione
ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi
ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e
ripristino di canali e rogge, in misura non superiore al 50 per cento
del costo complessivo della riqualificazione a verde ecologico. Ciò,
sia al fine di creare le condizioni per una valorizzazione ambientale
ed ecologica da parte del comune, delle suddette aree incluse nel
P.L.I.S., sia al fine di introdurre un minimale elemento di
perequazione rispetto ad altre proprietà per le quali non è stata
prevista una così consistente valorizzazione immobiliare, attraverso
il ritorno di almeno una parte del plusvalore creato dal P.G.T. alla
collettività.
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Desio,
25 gennaio 2009
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